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Nota di Contestazione ANAC

All’Ufficio Scolastico Regionale Competente

e p.c. ANAC

 

Spett.le Ufficio Regionale Scolastico,

con riferimento alla “Nota di contestazione del mancato invio della griglia di rilevazione di cui alla Delibera numero 201 del 13 aprile 2022 e invito alla regolarizzazione tardiva” dell’ANAC che – si precisa – è indirizzata ai Responsabili della Prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) degli enti inadempienti all’invio della griglia di rilevazione di cui alla delibera ANAC N. 201/2022 e, per conoscenza, ai rispettivi OIV o altri organismi con funzioni analoghe, nonché recapitata a questo Istituto scolastico, si evidenzia e si richiede quanto segue.

Premesso che:

             con Delibera n. 201 del 13 aprile 2022, l’ANAC stabilisce che: “sono tenuti all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, istituiti presso le «pubbliche amministrazioni» (di cui all’art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013), ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dell’art. 44 del d.lgs. 33/2013 e, da ultimo, dell’art. 1, co. 8-bis, della l. 190/2012.

Le pubbliche amministrazioni sono quelle per le quali l’Autorità, con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, ha fornito le «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016».

Per «pubbliche amministrazioni» l’art. 2-bis citato intende tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.”;

             l’art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 chiarisce che per amministrazioni pubbliche “si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”;

             la “griglia di rilevazione” è il documento messo a disposizione da ANAC e utilizzato dagli OIV e dagli altri organismi con funzioni analoghe per verificare che le amministrazioni e gli enti tenuti assolvano correttamente agli obblighi di trasparenza;

             che la predetta Delibera n. 201 del 13 aprile 2022 di ANAC prevede che “Nel caso in cui l’ente sia privo di OIV, o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l’attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT (nel caso delle società a partecipazione pubblica non di controllo dal rappresentante legale; nelle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato dal rappresentante legale o dall’organo di controllo, ove previsto), specificando che nell’ente è assente l’OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni.”;

             l’art. 74, comma 4 del D.Lgs. 150/2009 esclude la costituzione degli O.I.V. nell’ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale;

             la Civit, nella seduta del 21 febbraio 2013, ha confermato che nell’ambito del sistema scolastico, ai sensi dell’art. 74, c. 4, del d. lgs. n. 150/2009, è esclusa la costituzione degli OIV;

             che l’art. 1 del Decreto Miur n. 325 del 26/05/2017 prevede che: “Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, si individuano, a decorrere dal 1 giugno 2017, quali Responsabili della Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza, per tutte le istituzioni scolastiche statali di rispettiva competenza territoriale, i Direttori Generali degli uffici scolastici regionali o, i Dirigenti ad essi preposti.”;

             spetta dunque all’OIV (escluso nell’ambito scolastico) o ad altro Organismo con funzioni analoghe quale il Responsabili della Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 201/2022, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.1.A (e Allegato 2.1.B per amministrazioni ed enti con uffici periferici) – Griglia di rilevazione al 31 maggio 2022 della delibera n. 201/2022.

Alla luce di tutto quanto precede, con la presente si chiede all’Ufficio Regionale Scolastico competente di dare riscontro alla predetta comunicazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

 

Restando a disposizione per qualsiasi Vs. necessità, si porgono cordiali saluti.

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